30/10 2017

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La Cassazione conferma l’orientamento per il quale gli interessi moratori sono suscettibili ai fini dell’usura

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Coppia di Ordinanze quella composta dalla n. 5598/2017 e dalla 23192/2017 per le quali gli interessi moratori sarebbero suscettibili ai fini dell’usura. In entrambe le predette Ordinanze la Suprema Corte ha richiamato la precedente Sentenza n. 5324/2003 nella quale si affermava lo stesso principio per il quale gli interessi moratori non fossero da escludersi nell’ambito della verifica dell’usura in quanto promessi o comunque convenuti anche se eventuali.

Tale orientamento ha, nel corso del tempo, suscitato non pochi dubbi e criticità sulla natura degli interessi moratori e sulla loro effettiva incidenza nell’ambito dell’indagine dell’usura. Il mantenimento della ormai storica posizione della Corte di Cassazione sul tema dell’interesse moratorio non ha comunque ancora chiuso definitivamente il dibattito tra chi reputa l’interesse di mora suscettibile di usura e chi no.

Infatti, oltre alle pronunce contrarie di alcuni Tribunali che hanno deciso di non includere un costo eventuale nel calcolo del TEG, occorre tenere presente che il Ministro del Tesoro non ha mai incluso, nelle rilevazioni del tasso soglia, l’interesse di mora, rendendo quindi disomogeneo il confronto tra il tasso soglia usura e lo stesso tasso moratorio. Dall’altro lato, invece, occorre poi far presente che la ratio legislativa si perfeziona nell’introduzione di una misura cautelare per il debitore in stato di difficoltà, identificabile in un pagatore moroso, e non tener conto dell’interesse moratorio nell’ambito della verifica dell’usura rappresenterebbe di fatto lo stravolgimento della stessa ratio.

Come quindi evidente, gli interessi di mora costituiscono una voce il cui trattamento ai fini della verifica dell’usura presenta non poche complessità, principalmente dovute al fatto che rappresentano un costo eventuale la cui natura oscilla tra quella di vantaggio remunerativo connesso al credito e penale per il ritardo nei pagamenti. Tale dicotomia genera una variegata offerta di interpretazioni in dottrina e giurisprudenza che non permettono di delineare un percorso univoco. Il mantenimento di posizione da parte degli ermellini potrebbe aprire la strada a una tesi maggioritaria.

 

In attesa di ulteriori aggiornamenti si allegano le due ordinanze.

Cassazione ordinanza 5598-2017

Cassazione ordinanza 23192-2017